Art. 551.
              Conferimento degli incarichi dirigenziali
    1.  Per  gli  effetti dell'Art. 42 della legge di organizzazione,
agli  incarichi  dirigenziali  conferiti  nel  corso  della  presente
legislatura  non  si applica il limite riferito alla prima fascia del
ruolo previsto dall'Art. 162, commi 4 e 6.
    2.  In  fase  di  prima  applicazione del presente regolamento, i
dirigenti  di  area,  di servizio, di ufficio speciale temporaneo, di
ufficio  ausiliario  e delle altre funzioni dirigenziali, ai quali e'
stato  conferito  un incarico ai sensi delle disposizioni previgenti,
sono  assegnati  alla  nuova  struttura  dipartimentale,  ai fini del
conferimento degli incarichi di cui all'Art. 162, commi 5 e 14.
    3.  Al personale cui sia stato conferito un incarico dirigenziale
ai  sensi  dell'Art.  19,  comma 3, della legge regionale n. 25/1996,
mantengono  il  rapporto  di  lavoro fino alla scadenza del contratto
individuale,  salvo  proroga.  A tali dirigenti sono attribuiti nuovi
incarichi ai sensi dell'Art. 162, comma 5.