Art. 551. Conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Per gli effetti dell'Art. 42 della legge di organizzazione, agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'Art. 162, commi 4 e 6. 2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i dirigenti di area, di servizio, di ufficio speciale temporaneo, di ufficio ausiliario e delle altre funzioni dirigenziali, ai quali e' stato conferito un incarico ai sensi delle disposizioni previgenti, sono assegnati alla nuova struttura dipartimentale, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'Art. 162, commi 5 e 14. 3. Al personale cui sia stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'Art. 19, comma 3, della legge regionale n. 25/1996, mantengono il rapporto di lavoro fino alla scadenza del contratto individuale, salvo proroga. A tali dirigenti sono attribuiti nuovi incarichi ai sensi dell'Art. 162, comma 5.