Art. 552. Regolarizzazione personale comandato 1. In conseguenza e per gli effetti dell'Art. 176, comma 2, le posizioni dei dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in comando presso la Regione, sono regolarizzate in conformita' alle vigenti disposizioni che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Al personale non dirigenziale comandato presso la Regione che sulla base della vigente normativa, viene inquadrato nel ruolo regionale, in caso di partecipazione ai percorsi di mobilita' verticale definiti dal presente regolamento, il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza viene considerato equivalente a tutti gli effetti a quello prestato presso l'amministrazione regionale.