Art. 552.
                Regolarizzazione personale comandato
    1.  In  conseguenza  e per gli effetti dell'Art. 176, comma 2, le
posizioni  dei  dirigenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  in
comando  presso  la  Regione,  sono regolarizzate in conformita' alle
vigenti disposizioni che disciplinano il conferimento degli incarichi
dirigenziali  nell'amministrazione  regionale,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Al personale non dirigenziale comandato presso la Regione che
sulla  base  della  vigente  normativa,  viene  inquadrato  nel ruolo
regionale,  in  caso  di  partecipazione  ai  percorsi  di  mobilita'
verticale  definiti  dal  presente  regolamento, il servizio prestato
presso l'amministrazione di provenienza viene considerato equivalente
a  tutti  gli  effetti  a  quello  prestato  presso l'amministrazione
regionale.