Art. 553. Attivita' di informazione e comunicazione 1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'amministrazione puo' confermare l'attribuzione delle funzioni di comuni-cazione, di cui all'Art. 47, e di informazione, di cui all'Art. 48, commi 1 e 2, al personale del ruolo regionale che gia' svolge tali funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se il predetto personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti. 2. L'amministrazione, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni gia' svolte dal personale in servizio, prevede, sulla base dei modelli individuati dall'Art. 51, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubblica amministrazione locale, del formez, dei centri e delle scuole di formazione esistenti presso la Regione (A.S.A.P. e Istituto di Montecelio), delle universita' ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di societa' private specializzate nel settore. 3. Le attivita' formative dei personale in servizio sono portate a compimento entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 47 e 48 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato E), parte A) lettera A), organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da universita' ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonche' strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato E). I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato E), gia' erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui all'Art. 51. 5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione e' assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta.