Art. 553.
              Attivita' di informazione e comunicazione
    1.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente regolamento,
l'amministrazione  puo'  confermare  l'attribuzione delle funzioni di
comuni-cazione,  di  cui  all'Art.  47,  e  di  informazione,  di cui
all'Art.  48,  commi 1 e 2, al personale del ruolo regionale che gia'
svolge  tali funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se il
predetto  personale  e'  sfornito  dei  titoli specifici previsti per
l'accesso   e,   relativamente   all'esercizio   delle   funzioni  di
informazione,   in   mancanza   del   requisito  professionale  della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
    2.  L'amministrazione,  per  la  conferma dell'attribuzione delle
funzioni  gia'  svolte dal personale in servizio, prevede, sulla base
dei   modelli  individuati  dall'Art.  51,  l'adozione  di  programmi
formativi  nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,
avvalendosi,  secondo  le  norme  vigenti, della collaborazione della
Scuola   superiore   della  pubblica  amministrazione,  della  Scuola
superiore  delle  pubblica  amministrazione  locale,  del formez, dei
centri  e  delle  scuole  di  formazione  esistenti presso la Regione
(A.S.A.P.  e  Istituto  di Montecelio), delle universita' ed istituti
universitari  e  di  altri  soggetti  pubblici  e di societa' private
specializzate nel settore.
    3.  Le attivita' formative dei personale in servizio sono portate
a  compimento  entro  ventiquattro  mesi  dall'entrata  in vigore del
presente regolamento.
    4.  E'  esonerato dalla partecipazione al programma di formazione
di  cui  al  comma  2  il personale in servizio, gia' in possesso dei
requisiti  di cui agli articoli 47 e 48 o che ha frequentato corsi di
formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle
previste  dall'allegato  E),  parte  A) lettera A), organizzati dalla
Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione, dal Formez, dalla
Scuola   superiore   della   pubblica   amministrazione   locale,  da
universita' ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonche'
strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato E). I moduli
formativi,  relativi  ai contenuti previsti nel percorso didattico di
cui  all'allegato  E),  gia'  erogati dalle pubbliche amministrazioni
potranno   essere   computabili   sul   piano  quantitativo  ai  fini
dell'assolvimento degli interventi formativi di cui all'Art. 51.
    5.  Il  personale  confermato  nell'esercizio  delle  funzioni di
comunicazione  ed  informazione e' assegnato ad altre funzioni se non
svolge,  nel  termine  di  cui  al  comma  3,  il programma formativo
previsto  in  relazione  alla  tipologia  e al livello della funzione
svolta.