Art. 554. Progressione verticale 1. Le disposizioni contenute nella sezione III, del capo II, del titolo VII, relative alla progressione verticale del personale, saranno eventualmente revisionate dopo una fase di sperimentazione, da ultimarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque con l'avvio della gestione informatizzata del ruolo del personale.