Art. 554.
                       Progressione verticale
    1.  Le disposizioni contenute nella sezione III, del capo II, del
titolo  VII,  relative  alla  progressione  verticale  del personale,
saranno  eventualmente  revisionate dopo una fase di sperimentazione,
da  ultimarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento, e comunque con l'avvio della gestione informatizzata del
ruolo del personale.