Art. 556. Lavoro part-time 1. Le assunzioni di cui all'Art. 9, comma 2, lettera c) per le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica possono avvenire a tempo parziale, assicurando che la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non sia superiore al contingente assegnato alla struttura interessata. 2. In sede di prima attuazione l'individuazione dei posti di cui all'Art. 240, comma 2, avverra' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie in materia di lavoro a tempo parziale possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato. 4. Sara' cura dell'amministrazione pubblicare e diffondere, anche tramite intranet, un manuale informativo in cui sara' illustrata la disciplina vigente nella Regione nonche' la modulistica e le altre informazioni utili per semplificare i relativi procedimenti.