Art. 556.
                          Lavoro part-time
    1.  Le  assunzioni  di cui all'Art. 9, comma 2, lettera c) per le
strutture  di  diretta  collaborazione con gli organi di governo e di
direzione politica possono avvenire a tempo parziale, assicurando che
la  somma  delle frazioni di posto a tempo parziale non sia superiore
al contingente assegnato alla struttura interessata.
    2.  In sede di prima attuazione l'individuazione dei posti di cui
all'Art.  240,  comma  2, avverra' entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
    3.   In   luogo   del   ricorso   all'autorita'  giudiziaria,  le
controversie  in  materia  di  lavoro a tempo parziale possono essere
risolte  mediante  le  procedure di conciliazione ed eventualmente di
arbitrato.
    4. Sara' cura dell'amministrazione pubblicare e diffondere, anche
tramite  intranet,  un manuale informativo in cui sara' illustrata la
disciplina  vigente  nella  Regione nonche' la modulistica e le altre
informazioni utili per semplificare i relativi procedimenti.