Art. 557. Trattamento dei dati sensibili 1. L'identificazione dei dati da riportare nell'allegato Z), di cui all'Art. 489, comma 2, viene effettuata dalla giunta, con propria deliberazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.