Art. 557.
                   Trattamento dei dati sensibili
    1.  L'identificazione  dei dati da riportare nell'allegato Z), di
cui all'Art. 489, comma 2, viene effettuata dalla giunta, con propria
deliberazione,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
    2.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.