Art. 558.
Norma  di  raccordo  per la gestione del personale della giunta e del
      consiglio nella fase di prima attuazione del regolamento
    1. Fino alla piena operativita' delle strutture organizzative del
consiglio,  gli  uffici  della  giunta  continuano  ad  assicurare il
regolare  svolgimento  delle  funzioni  connesse  alla  gestione  del
personale transitato nel ruolo del consiglio.