Art. 558. Norma di raccordo per la gestione del personale della giunta e del consiglio nella fase di prima attuazione del regolamento 1. Fino alla piena operativita' delle strutture organizzative del consiglio, gli uffici della giunta continuano ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni connesse alla gestione del personale transitato nel ruolo del consiglio.