Art. 559. Abrogazioni e disapplicazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3 «Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41»; b) regolamento regionale 21 febbraio 1979, n. 2 «Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio del personale ed alla commissione di disciplina»; c) regolamento regionale 20 agosto 1979, n. 4 «Regolamento di attuazione della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11. Determi-nazione dei criteri per la valutazione dei requisiti per la nomina dei coordinatori di settore ed ufficio»; d) regolamento regionale 28 maggio 1982, n. 1 «Regolamento esecutivo dell'Art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20»; e) regolamento regionale 5 settembre 1983, n. 4 «Regolamento di attuazione dell'Art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67»; f) regolamento regionale 19 ottobre 1987, n. 1 «Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli e degli archivi della giunta della Regione Lazio»; g) regolamento regionale 3 maggio 1993, n. 1 «Regolamento regionale di attuazione dell'Art. 6, comma 5, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31»; h) regolamento regionale 22 luglio 1997, n. 3 «Regolamento concernente la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio»; i) regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 10 «Regolamento di attuazione dell'Art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25»; l) deliberazione della giunta regionale 28 marzo 2000, n. 913 «Approvazione del manuale di inventariazione dei beni mobili regionali e del regolamento per i consegnatari»; m) deliberazione del consiglio regionale 29 marzo 2000, n. 666 «Regolamento sul Servizio di valutazione e controllo strategico»; n) deliberazione della giunta regionale 26 aprile 2001, n. 611 «Regolamento sul funzionamento del comitato dei garanti e modalita' di elezione del componente interno del comitato»; o) deliberazione della giunta regionale 28 giugno 2001, n. 893 «Regolamento sulle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale». 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disapplicate tutte le disposizioni amministrative previgenti incom-patibili con quelle disciplinate dal regolamento stesso.