Art. 559.
                    Abrogazioni e disapplicazioni
    1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
      a) regolamento  regionale  19 settembre 1978, n. 3 «Regolamento
di attuazione della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41»;
      b) regolamento  regionale  21  febbraio 1979, n. 2 «Regolamento
per  l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio
del personale ed alla commissione di disciplina»;
      c) regolamento  regionale  20 agosto 1979, n. 4 «Regolamento di
attuazione   della   legge   regionale   5 febbraio   1979,   n.  11.
Determi-nazione  dei  criteri per la valutazione dei requisiti per la
nomina dei coordinatori di settore ed ufficio»;
      d) regolamento  regionale  28 maggio  1982,  n.  1 «Regolamento
esecutivo  dell'Art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio
1973, n. 20»;
      e) regolamento regionale 5 settembre 1983, n. 4 «Regolamento di
attuazione  dell'Art.  3  della  legge regionale 4 settembre 1979, n.
67»;
      f) regolamento regionale 19 ottobre 1987, n. 1 «Regolamento per
la  tenuta  ed  il funzionamento dei protocolli e degli archivi della
giunta della Regione Lazio»;
      g) regolamento  regionale  3 maggio  1993,  n.  1  «Regolamento
regionale  di  attuazione dell'Art. 6, comma 5, della legge regionale
15 marzo 1990, n. 31»;
      h) regolamento  regionale  22 luglio  1997,  n.  3 «Regolamento
concernente la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio»;
      i) regolamento  regionale 10 maggio 2001, n. 10 «Regolamento di
attuazione  dell'Art.  22,  comma  8, della legge regionale 1° luglio
1996, n. 25»;
      l) deliberazione  della  giunta regionale 28 marzo 2000, n. 913
«Approvazione   del   manuale  di  inventariazione  dei  beni  mobili
regionali e del regolamento per i consegnatari»;
      m) deliberazione  del consiglio regionale 29 marzo 2000, n. 666
«Regolamento sul Servizio di valutazione e controllo strategico»;
      n) deliberazione  della giunta regionale 26 aprile 2001, n. 611
«Regolamento  sul  funzionamento del comitato dei garanti e modalita'
di elezione del componente interno del comitato»;
      o) deliberazione  della giunta regionale 28 giugno 2001, n. 893
«Regolamento sulle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico
del personale dirigenziale».
    2.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
disapplicate   tutte   le   disposizioni   amministrative  previgenti
incom-patibili con quelle disciplinate dal regolamento stesso.