Art. 561.
                Procedura di modifica del regolamento
    1. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento vengono
adottate,   su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
personale   ed   organizzazione,   con   deliberazioni  della  giunta
regionale,  previo  parere della competente commissione consiliare ai
sensi  dell'Art.  30,  comma  2,  della  legge  di  organizzazione, e
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    2. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento vengono
adottate  dalla  giunta,  senza  il  previo  parere  della competente
commissione  consiliare,  e pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione  Lazio,  quando  le  stesse  riguardano  materie  oggetto  di
contrattazione collettiva.
    3.  La  prima revisione del presente regolamento viene effettuata
dopo  sei  mesi dalla data della sua entrata in vigore, sulla base di
una verifica complessiva della effettiva attuazione.