Art. 561. Procedura di modifica del regolamento 1. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento vengono adottate, su proposta dell'assessore competente in materia di personale ed organizzazione, con deliberazioni della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'Art. 30, comma 2, della legge di organizzazione, e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 2. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento vengono adottate dalla giunta, senza il previo parere della competente commissione consiliare, e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, quando le stesse riguardano materie oggetto di contrattazione collettiva. 3. La prima revisione del presente regolamento viene effettuata dopo sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, sulla base di una verifica complessiva della effettiva attuazione.