Art. 23. Disciplina transitoria 1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste. 2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge e' emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5. 4. Sulle domande di cui al comma 3 gia' compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della commissione regionale per il commercio, e' emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5, e' sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9. 6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5, in ogni caso non oltre i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'art. 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilita' di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui e' prevista dall'art. 7 della presente legge, e' rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'art. 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo. 7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'art. 5. 8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'art. 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volonta' di avviare l'attivita'. La manifestazione di volonta' deve essere formalizzata entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 5.