Art. 23.
                       Disciplina transitoria
    1.   I   soggetti  titolari  di  autorizzazione  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  vendita  dei  prodotti  appartenenti alle tabelle
merceologiche  di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto
1988,  n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a
porre  in  vendita  tutti i prodotti relativi al settore merceologico
corrispondente  di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e
alla  camera  di  commercio,  fatto  salvo  il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari,  e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata
d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data
di  pubblicazione  della  presente  legge.  Tale  disposizione non si
applica  ai  soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai
titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4
agosto  1988,  n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di
monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di
cui  all'art.  1  del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561,
agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.
    2.  Sulle  domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al
trasferimento  ed  all'ampliamento  di  un  esercizio  di vendita con
superficie  inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della
legge  11  giugno  1971,  n. 426, come recepita dalla legge regionale
22 luglio  1972,  n.  43,  in  corso  di  istruttoria  alla  data  di
pubblicazione  della  presente legge e' emesso provvedimento espresso
sulla  base  della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge
regionale  di  recepimento  e  delle relative disposizioni attuative,
entro  e  non  oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
    3.  L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per
l'apertura,  il  trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di
vendita  di  cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n.
426,  come  recepiti  dalla  legge  regionale  22 luglio 1972, n. 43,
restano  sospesi  dalla  data  di approvazione della presente legge e
fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5.
    4.  Sulle  domande  di cui al comma 3 gia' compiutamente istruite
alla  data  del  30  giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della
commissione  regionale  per  il  commercio,  e'  emesso provvedimento
espresso,  sulla  base  della normativa previgente, entro e non oltre
novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
    5.  Dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge e fino
all'emanazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 5, e' sospesa la
presentazione  delle  domande per il rilascio di nuove autorizzazioni
per  l'apertura,  l'ampliamento  e  il  trasferimento  degli esercizi
commerciali di cui agli articoli 8 e 9.
    6.  Dalla  data  di  pubblicazione  della  presente legge, e fino
all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5, in ogni caso non
oltre  i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge, e' sospesa la presentazione delle domande per
l'apertura,  l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali
di   cui   all'art.   7,  soggetti  ad  autorizzazione,  fatta  salva
l'osservanza  delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali,
approvati  in  base  alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle
disponibilita' di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le
strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso
tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato,
nei  casi  in  cui  e'  prevista dall'art. 7 della presente legge, e'
rilasciata  dai  comuni  con  provvedimento motivato nel rispetto dei
criteri  generali ed obiettivi indicati nell'art. 5, anche in assenza
delle direttive di cui al medesimo articolo.
    7.  Le  domande  di  cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere
esaminate  dal  diciottesimo  mese  successivo  all'entrata in vigore
della  presente  legge,  anche  in  assenza delle disposizioni di cui
all'art. 5.
    8.  I  soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2
hanno  diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle
direttive  di  cui all'art. 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale
previa   conferma   della   volonta'   di   avviare  l'attivita'.  La
manifestazione  di  volonta'  deve essere formalizzata entro sessanta
giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 5.