Art. 24. Commercio su aree pubbliche 1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, cosi' come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le altre "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si e' verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)"; b) all'art. 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "limitatamente al mercato in cui si e' commessa l'infrazione". 2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attivita' effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni. 3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalita' e i limiti di cui all'art. 23, commi 1 e 2.