Art. 24.
                     Commercio su aree pubbliche
    1.  Alla  legge  regionale  1  marzo  1995,  n.  18,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate
le seguenti modifiche:
      a)  all'art.  14,  comma  1, sostituire le parole "e in caso di
recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le
altre  "e  in  caso  di recidiva con la sospensione della concessione
sino  a  trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e
fino  a  trenta  giorni,  limitatamente  al  mercato  in  cui  si  e'
verificata  l'infrazione,  per  i  titolari di autorizzazione di tipo
b)";
      b)  all'art.  14,  comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti
parole "limitatamente al mercato in cui si e' commessa l'infrazione".
    2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle  aree  urbane,  rurali, montane e delle isole minori, i comuni,
previo  parere  dell'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio,  l'artigianato  e  la pesca, possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di
competenza  per le attivita' effettuate su posteggi situati in comuni
e  frazioni  con  popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone
periferiche  delle  aree metropolitane e degli altri centri di minori
dimensioni.
    3.  Le  autorizzazioni  per il commercio su aree pubbliche di cui
all'art.  2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono
rilasciate   con   riferimento  alle  tabelle  merceologiche  di  cui
all'allegato.  Le  autorizzazioni  rilasciate alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  sono  convertite  d'ufficio secondo i
corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato
allegato,  con  le modalita' e i limiti di cui all'art. 23, commi 1 e
2.