Art. 25. Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica 1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalita' previste dall'art. 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.