Art. 25.
        Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica
    1.  In  materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si
applicano  le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive  modifiche  ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999,
n.  108.  I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del
decreto  assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla
sperimentazione  della  vendita  dei giornali con le stesse modalita'
previste  dall'art.  1  della  predetta legge 13 aprile 1999, n. 108,
anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.