Art. 26.
                    Centri di assistenza tecnica
    1.  L'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  svolte dai
centri   di  assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e' rilasciata dall'Assessore
regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato e la
pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.