Art. 26. Centri di assistenza tecnica 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.