Art. 27.
                    Aziende del turismo balneare
    1.   Le  aziende  operanti  nel  settore  del  turismo  balneare,
avvalendosi  delle  autorizzazioni amministrative di cui sono gia' in
possesso,  possono  svolgere  anche nei restanti periodi dell'anno le
attivita' connesse alle stesse.