Art. 28. Lotti nelle aree di sviluppo industriale 1. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e' cosi' sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilita', anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell 'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto gia' tali attivita' commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".