Art. 28.
              Lotti nelle aree di sviluppo industriale
    1.  Il  primo  periodo  del  comma  4  dell'art.  30  della legge
regionale 4 aprile 1995, n. 29 e' cosi' sostituito: "In sede di prima
applicazione,  gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o
da  loro  aventi  causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilita',
anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza (inciso omesso in
quanto   impugnato,  ai  sensi  dell  'art.  28  dello  statuto,  dal
commissario  dello  Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o
al  mantenimento  dell'assegnazione  del lotto, a condizione che alla
data   del  23  aprile  1995,  abbiano  svolto  gia'  tali  attivita'
commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".