Art. 29.
                         Disposizioni finali
    1.   E'   vietato   l'esercizio  congiunto  nello  stesso  locale
dell'attivita'  di  vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe
che  vengono  stabilite  con  successivo provvedimento dell'assessore
regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato e la
pesca.  Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita'
alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.   Ai   fini   della   commercializzazione   restano  salve  le
disposizioni  concernenti la vendita di determinati prodotti previste
da leggi speciali.
    3.  E'  soggetto alla sola comunicazione al comune competente per
territorio  e,  nel  caso  di grandi strutture di vendita, anche alla
Regione,  il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto
tra  vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita'.
Il  subentrante,  per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso
dei  requisiti  previsti  dall'art.  3,  ha  comunque  la facolta' di
continuare,  a  titolo  provvisorio, l'attivita' del dante causa dopo
avere  presentato  la comunicazione. In caso di subingresso per causa
di  morte  in  un'attivita' avente per oggetto la vendita di prodotti
alimentari,   il   subentrante,   non   in   possesso  dei  requisiti
professionali,  ha facolta' di continuare l'attivita' del dante causa
per  non  piu'  di  sei  mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo
avere   effettuato   la  comunicazione.  Qualora  non  acquisisca  la
qualificazione  professionale  entro il termine prescritto decade dal
diritto  di esercitare l'attivita' del dante causa. Il termine di sei
mesi  e'  prorogato  dal sindaco, per non piu' di ulteriori sei mesi,
quando   il   ritardo   per   l'acquisizione   della   qualificazione
professionale non risulti imputabile all'interessato.
    4.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano in
quanto  compatibili  le disposizioni di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
    5.  Sono  abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli
articoli  29  e  30  della  legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli
articoli  15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la
lettera  a), comma 4, art. 1 e l'art. 2, comma 1, primo periodo della
legge  regionale  1  marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'art.
30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche
ed  integrazioni;  la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge
regionale  22  luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978,
n.  19;  la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale
21 luglio 1980, n. 70.
    6.  E'  abrogata,  altresi', ogni altra disposizione in contrasto
con la presente legge o con essa incompatibile.