Art. 29. Disposizioni finali 1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali. 3. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita'. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, ha comunque la facolta' di continuare, a titolo provvisorio, l'attivita' del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attivita' avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facolta' di continuare l'attivita' del dante causa per non piu' di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Il termine di sei mesi e' prorogato dal sindaco, per non piu' di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, art. 1 e l'art. 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'art. 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70. 6. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.