Art. 30.
    1.  La  presente  legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della  Regione  Sicilia  ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
    2.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Palermo, 22 dicembre 1999
                             CAPODICASA
             L'assessore regionale per la cooperazione,
               il commercio, l'artigianato e la pesca
                              Battaglia
    (Omissis).