Art. 30. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 22 dicembre 1999 CAPODICASA L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca Battaglia (Omissis).