Art. 22. Norme transitorie e finali e di abrogazione 1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 10, l'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, nonche' in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) e' confermata nei confronti delle strutture individuate con deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2000, a. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000. 3. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985 n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie", e l'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unita' sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento di tutte le strutture private gia' autorizzate ai requisiti stabiliti dalla presente legge e, comunque, non oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 10, comma 1. 4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 "Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private", nonche' le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento delle rispettive strutture gia' autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge. 5. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 12 e all'art. 14, comma 3. 6. Nelle more dell'applicazione del provvedimento per l'accreditamento previsto dall'art. 15 provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". 7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attivita' sociali di cui all'art. 14 in conformita' alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente. 8. L'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come novellato dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998", e' abrogato. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 16 agosto 2002 GALAN (Omissis).