Art. 21.
           Applicabilita' degli articoli 4 e 5 al di fuori
           degli ambiti di degrado ed ulteriori attivita'
                  non soggette a controllo edilizio
    1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4, e all'art.
5,  valgono  anche ove gli interventi da realizzare ricadano in altre
parti del territorio comunale.
    2. Le recinzioni funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola
e silvopastorale e che non comportino l'esecuzione di opere edilizie,
possono  essere  eseguite  senza  rilascio di titolo edilizio e senza
presentazione  di  denuncia  d'inizio di attivita' nel rispetto delle
eventuali norme del regolamento edilizio.