Art. 53.
                     Principio di collaborazione
    1.   Il   sistema   relazionale   intercorrente  tra  gli  organi
decisionali  dell'amministrazione  e'  fondato  sul  principio  della
doverosa  collaborazione  tra  gli  stessi,  in  ragione  del  comune
perseguimento  dei  fini pubblici cui e' intesa la complessiva azione
della Regione.
    2. L'attivita' degli organi e' informata, per quanto possibile, a
criteri   di   collegialita'  operativa  e  di  preventivo  confronto
propositivo   al   fine  di  consentire  la  migliore  e  piu'  utile
ponderazione  degli  interessi  coinvolti  nell'esercizio dell'azione
stessa.
    3.  L'organizzazione  delle  attivita'  all'interno delle singole
strutture  organizzative regionali deve essere realizzata secondo uno
stile  cooperativo  diretto  al  massimo  coinvolgimento di tutti gli
operatori  presenti  nella  struttura stessa, che devono essere posti
nelle  condizioni  di  comprendere  gli  obiettivi  perseguiti  e gli
strumenti  utilizzati.  A  tal  fine,  su iniziativa del responsabile
della  struttura  organizzativa, verranno indette periodiche riunioni
di lavoro, coinvolgenti l'intero personale assegnato, in modo tale da
rendere comprensibili gli obiettivi da raggiungere e l'organizzazione
delle attivita' da svolgere.