Art. 53. Principio di collaborazione 1. Il sistema relazionale intercorrente tra gli organi decisionali dell'amministrazione e' fondato sul principio della doverosa collaborazione tra gli stessi, in ragione del comune perseguimento dei fini pubblici cui e' intesa la complessiva azione della Regione. 2. L'attivita' degli organi e' informata, per quanto possibile, a criteri di collegialita' operativa e di preventivo confronto propositivo al fine di consentire la migliore e piu' utile ponderazione degli interessi coinvolti nell'esercizio dell'azione stessa. 3. L'organizzazione delle attivita' all'interno delle singole strutture organizzative regionali deve essere realizzata secondo uno stile cooperativo diretto al massimo coinvolgimento di tutti gli operatori presenti nella struttura stessa, che devono essere posti nelle condizioni di comprendere gli obiettivi perseguiti e gli strumenti utilizzati. A tal fine, su iniziativa del responsabile della struttura organizzativa, verranno indette periodiche riunioni di lavoro, coinvolgenti l'intero personale assegnato, in modo tale da rendere comprensibili gli obiettivi da raggiungere e l'organizzazione delle attivita' da svolgere.