Art. 54.
              Principio di flessibilita' organizzativa
    1.  L'organizzazione  delle  attivita'  regionali  e' ispirata al
principio della massima flessibilita' organizzativa per consentire un
rapido  adattamento  degli  strumenti gestionali al cambiamento delle
esigenze della comunita' laziale.
    2.  A  tal  fine  le  decisioni relative all'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  dagli  organi  preposti  alla gestione con la capacita' ed i
poteri  del  privato  datore di lavoro ai sensi dell'Art. 5, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.