Art. 54. Principio di flessibilita' organizzativa 1. L'organizzazione delle attivita' regionali e' ispirata al principio della massima flessibilita' organizzativa per consentire un rapido adattamento degli strumenti gestionali al cambiamento delle esigenze della comunita' laziale. 2. A tal fine le decisioni relative all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.