Art. 55.
                      Principio di partecipazione
    L'amministrazione  regionale favorisce l'attuazione del principio
di partecipazione nelle forme e nei modi previsti:
      a) dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per quanto
concerne  i  rapporti  sindacali con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
      b) dalle  leggi  e  regolamenti per quanto riguarda i soggetti,
portatori  di  interessi  pubblici  o privati, nonche' i portatori di
interessi  diffusi  costituiti  in associazioni o comitati per quanto
concerne la partecipazione nei procedimenti amministrativi.