Art. 55. Principio di partecipazione L'amministrazione regionale favorisce l'attuazione del principio di partecipazione nelle forme e nei modi previsti: a) dal contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto concerne i rapporti sindacali con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; b) dalle leggi e regolamenti per quanto riguarda i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati per quanto concerne la partecipazione nei procedimenti amministrativi.