Art. 56.
           Principio di promozione delle professionalita'
    1.  L'amministrazione  regionale  promuove ed agevola lo sviluppo
della  professionalita'  dei  dipendenti  ed  il loro fattivo apporto
collaborativo,  propositivo  ed  innovativo,  quale manifestazione di
spontanea iniziative.
    2.   Per   quanto   stabilito   nel  comma  1,  l'amministrazione
attribuisce   massima  considerazione,  per  quanto  possibile,  alle
legittime  aspettative  dei  dipendenti,  privilegiando, in occasione
delle scelte prepositive a ruoli di responsabilita' e della selezione
di candidati alla partecipazione a specifici progetti, finalizzati al
conseguimento   di maggior  produttivita'  ed  al  miglioramento  dei
servizi,  coloro  che dimostrino, od abbiano dato prova, di possedere
attitudini  particolarmente sviluppate, di aspirare all'accrescimento
ed  alla  versatilita' della propria professionalita' e, in generale,
di  essere  vocati  ad  un maggior coinvolgimento attivo nei processi
organizzativi e gestionali.