Art. 56. Principio di promozione delle professionalita' 1. L'amministrazione regionale promuove ed agevola lo sviluppo della professionalita' dei dipendenti ed il loro fattivo apporto collaborativo, propositivo ed innovativo, quale manifestazione di spontanea iniziative. 2. Per quanto stabilito nel comma 1, l'amministrazione attribuisce massima considerazione, per quanto possibile, alle legittime aspettative dei dipendenti, privilegiando, in occasione delle scelte prepositive a ruoli di responsabilita' e della selezione di candidati alla partecipazione a specifici progetti, finalizzati al conseguimento di maggior produttivita' ed al miglioramento dei servizi, coloro che dimostrino, od abbiano dato prova, di possedere attitudini particolarmente sviluppate, di aspirare all'accrescimento ed alla versatilita' della propria professionalita' e, in generale, di essere vocati ad un maggior coinvolgimento attivo nei processi organizzativi e gestionali.