Art. 57.
               Progetti di miglioramento organizzativo
    1.  I  progetti  di miglioramento organizzativo costituiscono gli
strumenti   con  i  quali  realizzare,  nell'ambito  degli  obiettivi
assegnati   dagli   organi   di  governo,  innovazioni  significative
dell'attivita' gestionale ed il conseguimento di piu' alti livelli di
qualita'.
    2.  In  particolare i progetti di cui al comma 1 sono finalizzati
ad  ottenere  un  cambiamento  quantitativamente e/o qualitativamente
rilevabile  secondo  la logica dell'efficacia, cioe' di soddisfazione
del-l'utente  sia  interno  che  esterno  all'amministrazione. Non si
considerano  pertanto  progetti di miglioramento organizzativo quelli
che  si  limitano soltanto all erogazione di una maggiore prestazione
da parte dei dipendenti senza un particolare valore aggiunto.
    3.  I  progetti sono proposti dai direttori regionali interessati
alla  direzione  regionale  «Organizzazione  e  personale»  e debbono
illustrare  sinteticamente  l'obiettivo  che si intende perseguire, i
tempi  necessari  per  il  conseguimento  e  le  eventuali  verifiche
intermedie,  il  personale  chiamato  a parteciparvi, da individuarsi
secondo  criteri esplicitati nel provvedimento di approvazione, ed il
budget necessario al loro finanziamento.
    4.  I  progetti  selezionati  saranno  ammessi  al  finanziamento
nell'ambito   delle   risorse   specificamente   previste  dal  fondo
contrattuale,  nel  limite  massimo  del  50%  del costo previsto. Il
restante  finanziamento  rimane  a  carico  della direzione regionale
proponente.
    5.  L'erogazione  degli  importi  al  personale  che partecipa al
progetti  selezionati  e'  effettuata  sulla  base  dei criteri e dei
limiti stabiliti a livello di contrattazione integrativa aziendale.
    6.   Tutto   il   personale   puo'  partecipare  ai  progetti  di
miglioramento organizzativo.