Art. 57. Progetti di miglioramento organizzativo 1. I progetti di miglioramento organizzativo costituiscono gli strumenti con i quali realizzare, nell'ambito degli obiettivi assegnati dagli organi di governo, innovazioni significative dell'attivita' gestionale ed il conseguimento di piu' alti livelli di qualita'. 2. In particolare i progetti di cui al comma 1 sono finalizzati ad ottenere un cambiamento quantitativamente e/o qualitativamente rilevabile secondo la logica dell'efficacia, cioe' di soddisfazione del-l'utente sia interno che esterno all'amministrazione. Non si considerano pertanto progetti di miglioramento organizzativo quelli che si limitano soltanto all erogazione di una maggiore prestazione da parte dei dipendenti senza un particolare valore aggiunto. 3. I progetti sono proposti dai direttori regionali interessati alla direzione regionale «Organizzazione e personale» e debbono illustrare sinteticamente l'obiettivo che si intende perseguire, i tempi necessari per il conseguimento e le eventuali verifiche intermedie, il personale chiamato a parteciparvi, da individuarsi secondo criteri esplicitati nel provvedimento di approvazione, ed il budget necessario al loro finanziamento. 4. I progetti selezionati saranno ammessi al finanziamento nell'ambito delle risorse specificamente previste dal fondo contrattuale, nel limite massimo del 50% del costo previsto. Il restante finanziamento rimane a carico della direzione regionale proponente. 5. L'erogazione degli importi al personale che partecipa al progetti selezionati e' effettuata sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti a livello di contrattazione integrativa aziendale. 6. Tutto il personale puo' partecipare ai progetti di miglioramento organizzativo.