Art. 58.
                  Costituzione dei gruppi di lavoro
    1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere
straordinario,  possono  essere costituiti, in via temporanea, gruppi
di lavoro a carattere intersettoriale e interdisciplinare.
    2.  Gruppi  di  lavoro  possono  altresi'  essere  costituiti per
assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale.
    3.  Ai gruppi di lavoro puo' essere assegnato, oltre al personale
regionale,  personale  di  altre  pubbliche amministrazioni o esterni
assunti   con  contratti  a  tempo  determinato  in  servizio  presso
l'amministrazione regionale all'atto di costituzione del gruppo.
    4.  Ai  gruppi  di  lavoro possono essere altresi' assegnati, per
particolari  esigenze  non  fronteggiabili con il personale di cui al
comma  3,  esperti e consulenti ai quali si applicano le disposizioni
di cui all'Art. 375.
    5.  I gruppi di lavoro sono costituiti con atto di organizzazione
dei direttore del dipartimento avente competenza prevalente dal quale
il gruppo stesso dipende funzionalmente.
    6.  L'atto  di  costituzione  dei gruppo di lavoro stabilisce gli
obiettivi,  la durata, le modalita' di funzionamento, la composizione
del  gruppo e il dirigente incaricato di sovraintendere all'attivita'
del gruppo stesso.
    7.  In  sede  di contrattazione collettiva decentrata integrativa
possono  essere  definite  le risorse finanziarie da destinare a tale
scopo,  nonche'  le modalita' di corresponsione delle quote definite,
in   conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  vigente  contratto
collettivo nazionale di lavoro.