Art. 58. Costituzione dei gruppi di lavoro 1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere intersettoriale e interdisciplinare. 2. Gruppi di lavoro possono altresi' essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale. 3. Ai gruppi di lavoro puo' essere assegnato, oltre al personale regionale, personale di altre pubbliche amministrazioni o esterni assunti con contratti a tempo determinato in servizio presso l'amministrazione regionale all'atto di costituzione del gruppo. 4. Ai gruppi di lavoro possono essere altresi' assegnati, per particolari esigenze non fronteggiabili con il personale di cui al comma 3, esperti e consulenti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'Art. 375. 5. I gruppi di lavoro sono costituiti con atto di organizzazione dei direttore del dipartimento avente competenza prevalente dal quale il gruppo stesso dipende funzionalmente. 6. L'atto di costituzione dei gruppo di lavoro stabilisce gli obiettivi, la durata, le modalita' di funzionamento, la composizione del gruppo e il dirigente incaricato di sovraintendere all'attivita' del gruppo stesso. 7. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare a tale scopo, nonche' le modalita' di corresponsione delle quote definite, in conformita' alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.