Art. 87.
                Ripopolamenti, immissionie detenzione
    1.   L'immissione  di  ungulati  nel  territorio  regionale  puo'
avvenire,  sentito  l'ATC,  esclusivamente su autorizzazione motivata
della  provincia,  previo  parere  della  competente  struttura della
giunta regionale.
    2.  La  detenzione  di  ungulati  e'  consentita,  nell'ambito di
strutture recintate, nei seguenti luoghi:
      a) allevamenti  di  selvaggina di cui agli articoli 39, 40 e 41
della legge regionale n. 3/1994;
      b) aree  per  l'addestramento dei cani di cui all'Art. 24 della
legge   regionale   n.   3/1994.  In  tali  aree  i  recinti  adibiti
all'addestramento dei cuccioli di eta' non superiore ai diciotto mesi
possono essere autorizzati anche con superfici inferiori a 10 ettari;
      c) aziende  faunistico-venatorie  ed agrituristico-venatorie di
cui  agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 3/1994; in queste
aree  e'  consentito  anche  l'abbattimento  dei  capi  eventualmente
riprodotti.