Art. 87. Ripopolamenti, immissionie detenzione 1. L'immissione di ungulati nel territorio regionale puo' avvenire, sentito l'ATC, esclusivamente su autorizzazione motivata della provincia, previo parere della competente struttura della giunta regionale. 2. La detenzione di ungulati e' consentita, nell'ambito di strutture recintate, nei seguenti luoghi: a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 3/1994; b) aree per l'addestramento dei cani di cui all'Art. 24 della legge regionale n. 3/1994. In tali aree i recinti adibiti all'addestramento dei cuccioli di eta' non superiore ai diciotto mesi possono essere autorizzati anche con superfici inferiori a 10 ettari; c) aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 3/1994; in queste aree e' consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente riprodotti.