Art. 17.
                     Sospensione dell'attivita'
    1.  Per  motivi  di  pubblico  interesse o per urgenti ragioni di
sicurezza  il  sindaco  puo'  disporre  la sospensione dell'esercizio
dell'impianto.  In caso di inottemperanza il sindaco puo' ordinare la
revoca dell'autorizzazione dell'impianto.