Art. 18. Altre sospensioni 1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti puo' essere sospeso, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione al comune, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Nei casi di impianti stradali ubicati in localita' ad intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, il comune puo' autorizzare la sospensione dell'attivita' per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi l'anno.