Art. 18.
                          Altre sospensioni
    1. L'esercizio   di   un   impianto   stradale  di  distribuzione
carburanti  puo'  essere  sospeso,  previa comunicazione del titolare
dell'autorizzazione  al comune, per un periodo non superiore a dodici
mesi.
    2. Nei  casi di impianti stradali ubicati in localita' ad intenso
movimento   turistico   stagionale,   tenuto   conto  delle  esigenze
dell'utenza  residente,  il  comune  puo'  autorizzare la sospensione
dell'attivita'  per  determinati  periodi  di  tempo,  in nessun caso
superiori a sei mesi l'anno.