Art. 19. Sanzioni amministrative 1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformita' dell'autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonche' del prodotto giacente. 2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformita' dell'autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonche' del prodotto giacente. 3. Chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, deve essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni. 4. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 e' di competenza del comune ove e' installato l'impianto. 5. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).