Art. 19.
                       Sanzioni amministrative
    1.  L'installazione  o  l'esercizio  di  un  impianto stradale di
carburante  in  assenza  o  in  difformita'  dell'autorizzazione sono
puniti  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 800   a   euro 8.000   e  con  la  confisca  delle  attrezzature
costituenti l'impianto nonche' del prodotto giacente.
    2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in
assenza  o  in  difformita'  dell'autorizzazione  sono  puniti con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 250 a
euro 2.500   e   con   la  confisca  delle  attrezzature  costituenti
l'impianto nonche' del prodotto giacente.
    3. Chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia
di  orari  di  apertura  e  di  chiusura  degli  impianti stradali di
carburante  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro 500  a euro 3.000. In caso di recidiva, oltre la
sanzione   amministrativa,   deve   essere   disposta   la   chiusura
dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
    4. L'applicazione  delle  sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 e'
di competenza del comune ove e' installato l'impianto.
    5. Alle  sanzioni  previste  dal  presente articolo si applica la
legge  regionale  2 dicembre  1982,  n.  45 (norme per l'applicazione
delle  sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione
o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).