Art. 20. Decadenza dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione decade: a) qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilita' non sanabile da parte del comune, sulla base di quanto stabilito dagli atti amministrativi regionali; b) per chiusura volontaria; c) qualora il titolare non inizi l'attivita' nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto; d) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno. 2. Nelle procedure previste dal presente articolo il comune si attiene alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo.