Art. 20.
                    Decadenza dell'autorizzazione
    1. L'autorizzazione decade:
      a) qualora   l'impianto   chiuda   a  seguito  di  verifica  di
incompatibilita'  non  sanabile  da  parte  del comune, sulla base di
quanto stabilito dagli atti amministrativi regionali;
      b) per chiusura volontaria;
      c) qualora  il titolare non inizi l'attivita' nel caso di nuova
installazione,  entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in
caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
      d) qualora  il  titolare  sospenda  l'attivita'  per un periodo
superiore ad un anno.
    2. Nelle  procedure  previste  dal presente articolo il comune si
attiene  alla  vigente  normativa nazionale e regionale in materia di
procedimento amministrativo.