Art. 23.
                          Norma finanziaria
    1.   Per   il  finanziamento  delle  attivita'  di  previsione  e
prevenzione  in. materia di protezione civile, per l'espletamento dei
compiti  del settore di protezione civile, per il funzionamento delle
commissioni   e   dei   comitati  tecnici,  per  l'istituzione  e  il
funzionamento   della  scuola  di  protezione  civile  nonche'  delle
attivita'   formative,   per  il  finanziamento  delle  attivita'  di
protezione  civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonche'
dalle  associazioni  di  volontariato,  si  provvede  alla  spesa, in
termini  di  competenza  e  di  cassa,  con  la dotazione finanziaria
dell'Unita'   previsionale  di  base  (UPB)  25021  (Opere  pubbliche
infrastrutture  pronto  intervento  -  Titolo I spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilando di previsione per l'anno.
2003.
    2.  Per  il  finanziamento  delle  attivita' conseguenti il primo
intervento,   il   soccorso,   il  superamento  dell'emergenza  e  la
solidarieta', ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali,
nell'UPB  25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione  per  l'anno  2003,  e'  istituito  un «fondo regionale di
protezione  civile  per le attivita' conseguenti il primo intervento,
il  soccorso  e  il  superamento  dell'emergenza e la solidarieta' ad
integrazione delle disponibilita' degli enti locali» con stanziamento
pari  a  euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale
fondo  e'  finalizzato  al  potenziamento  del  sistema  regionale di
protezione civile in condizione di emergenza.
    3.  Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con
le  risorse  finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi
dell'art.  138,  comma  16,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato.  legge  finanziaria  2001)  e  con le somme iscritte, a
qualunque titolo, alla UPE 25021 del bilancio 2003.
    4.  Alla  copertura  delle  spese  per  gli  anni 2004 e 2005, si
provvede  con  gli  stanziamenti  iscritti all'UPB 25021 del bilancio
pluriennale 2003-2005.
    5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede
ai  sensi  dell'art.  21,  della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte).