Art. 23. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento delle attivita' di previsione e prevenzione in. materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonche' delle attivita' formative, per il finanziamento delle attivita' di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonche' dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'Unita' previsionale di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilando di previsione per l'anno. 2003. 2. Per il finanziamento delle attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarieta', ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali, nell'UPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, e' istituito un «fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarieta' ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali» con stanziamento pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo e' finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza. 3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPE 25021 del bilancio 2003. 4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti all'UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005. 5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 21, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).