Art. 49.
 Interventi e agevolazioni per le attivita' dimostrative e di studio
    1. Per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalita'
dell'agricoltura  trentina  la  provincia  e' autorizzata a sostenere
spese per:
      a) l'effettuazione  o  la  partecipazione a seminari, convegni,
conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d'interesse agricolo;
      b) consulenze,   indagini,  progetti  e  studi  di  particolare
interesse per lo sviluppo dell'economia agricola;
      c) il  sostegno, l'adesione o la partecipazione della provincia
a  enti,  organismi  o  commissioni  operanti  in agricoltura anche a
livello interregionale, nazionale e internazionale;
      d) la  predisposizione  e l'attuazione d'iniziative a carattere
dimostrativo  e  di  orientamento economico delle imprese nei settori
delle  produzioni agricole, ivi compresi l'esecuzione di programmi di
lotta  guidata  e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed
arboree, nonche' l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e
d'indirizzo  volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e
di miglioramento ecologico-ambientale del territorio;
      e) la  specializzazione e l'aggiornamento del personale e degli
amministratori dei soggetti di cui all'Art. 2, con l'esclusione degli
enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo  2, anche mediante viaggi d'istruzione, pubblicazioni e
acquisizioni di materiale didattico;
      f) la  specializzazione  e  l'aggiornamento  degli imprenditori
agricoli  e  del  mondo  rurale,  ivi  comprese  le  tematiche  sulla
sicurezza  del  lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di
pubblicazioni e altro materiale divulgativo;
      g) l'effettuazione  di  analisi  di  laboratorio relative, alle
attivita'  di  vigilanza  istituzionale rese obbligatorie da norme di
carattere comunitario, statale o provinciale;
      h) l'effettuazione  di  analisi  nell'ambito  dei  progetti  di
dimostrazione   o   progetti   pilota  di  dimensione  limitata,  per
l'introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione.
    2.   Possono  essere  concesse  sovvenzioni  alle  organizzazioni
professionali  e di categoria agricole per l'attivita' d'informazione
mediante  la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate
ai propri associati in relazione alle spese di stampa e di diffusione
sostenute.