Art. 26. V i g i l a n z a 1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualita' e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al tine di promuovere la qualita' della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture. 2. La funzione di vigilanza e' svolta dai soggetti di cui all'Art. 9, comma 5, avvalendosi delle professionalita' sanitarie di cui all'Art. 7, comma 1. 3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attivita' tecnico-amministrative: a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1; b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali; c) il controllo e la verifica della qualita' dell'assistenza erogata nei confronti della generalita' degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualita' delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi; d) la verifica della conformita' dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale; e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti. 4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la promozione dello svolgimento delle funzioni medesime ed i termini per la regolarizzazione delle irregolarita' relative all'esercizio di attivita' socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate. 5. Annualmente la giunta regionale presenta una relazione al consiglio regionale in merito alle attivita' di vigilanza svolte sul territorio.