Art. 26.
                          V i g i l a n z a
    1.  La  funzione  di  vigilanza  consiste  nella  verifica  e nel
controllo  della  rispondenza  alla  normativa  vigente dei requisiti
strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture
socio-assistenziali,  socio-educative  e  socio-sanitarie pubbliche e
private  a  ciclo  residenziale e semiresidenziale e, in particolare,
nella  verifica  della  qualita'  e dell'appropriatezza dei servizi e
delle  prestazioni  erogate,  al tine di promuovere la qualita' della
vita  e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono
dei servizi o sono ospitate nelle strutture.
    2.  La  funzione  di  vigilanza  e'  svolta  dai  soggetti di cui
all'Art.  9, comma 5, avvalendosi delle professionalita' sanitarie di
cui all'Art. 7, comma 1.
    3.  La  funzione  di  vigilanza  comprende  le seguenti attivita'
tecnico-amministrative:
      a)  il  rilascio,  la  modifica, la sospensione e la revoca del
titolo  autorizzativo  all'esercizio dei servizi e delle strutture di
cui al comma 1;
      b)  la  verifica  ed  il  controllo  dei requisiti strutturali,
tecnici  e  gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei
servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
      c)  il  controllo  e la verifica della qualita' dell'assistenza
erogata  nei  confronti  della  generalita'  degli assistiti mediante
indicazioni  tecniche  ed operative che consentano la revisione della
qualita'  delle  prestazioni  e  dei  servizi  per  il  miglioramento
continuo degli stessi;
      d)  la  verifica  della  conformita'  dei presidi e dei servizi
offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
      e)  la  promozione  della  riconversione  dei  presidi  ove  ne
ricorrano i presupposti.
    4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,   la  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle
funzioni  di  vigilanza,  le  tipologie dei servizi e delle strutture
oggetto  della  vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei
servizi  di  cui  al  comma 1, nonche' le modalita' per la promozione
dello  svolgimento  delle  funzioni  medesime  ed  i  termini  per la
regolarizzazione   delle   irregolarita'  relative  all'esercizio  di
attivita' socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate.
    5.  Annualmente  la  giunta  regionale  presenta una relazione al
consiglio  regionale in merito alle attivita' di vigilanza svolte sul
territorio.