Art. 27.
                           Autorizzazione
    1.  Il  diritto all'esercizio dei servizi e delle attivita' delle
strutture  di  cui all'Art. 26, comma 1, e' conferito al soggetto che
ne   fa   richiesta   mediante  un  provvedimento  amministrativo  di
autorizzazione.
    2.  L'autorizzazione  e'  concessa,  entro  novanta  giorni dalla
presentazione   dell'istanza,   previa   verifica  del  possesso  dei
requisiti  organizzativi  e  strutturali  previsti dalle disposizioni
statali  e  regionali  per  l'esercizio  dei servizi e dell'attivita'
delle  strutture,  alla  persona  fisica  qualificata  come  titolare
dell'attivita'  che  intende  esercitare  o  al legale rappresentante
della persona giuridica o della societa'.
    3.  Il  titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai
fini  autorizzativi,  del  corretto funzionamento dei servizi e delle
attivita' autorizzate.
    4.  La responsabilita' ai fini amministrativi in capo al titolare
dell'autorizzazione  permane  anche  nel  caso di affidamento a terzi
della   gestione,  in  tutto  o  in  parte,  dei  servizi  erogabili;
l'affidatario della gestione dell'attivita' e' comunque soggetto alla
verifica  del  rispetto  della normativa vigente sulla regolarita' di
funzionamento del servizio.
    5.  L'autorizzazione  ha  carattere  personale  e non e', in ogni
caso,  rilasciata  ai  soggetti che abbiano riportato condanna per un
reato   che   incida   sulla   loro  moralita'  professionale,  salva
riabilitazione   o   che   siano   stati  dichiarati  falliti,  salva
riabilitazione.
    6.  La  cessione, a qualsiasi titolo, dell'attivita', la cessione
della  societa',  nonche'  la  semplice modifica della rappresentanza
legale   della   stessa   determinano  la  modificazione  del  titolo
autorizzativo.
    7.  Il  soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza
per   l'adeguamento  della  titolarita'  dell'autorizzazione,  previo
accertamento dei previsti requisiti soggettivi.
    8.  Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e
strutturali  di  servizi e strutture, il titolare dell'autorizzazione
presenta istanza al competente ente della funzione amministrativa per
ottenere la modificazione dell'autorizzazione.
    9.  La  cessazione  dell'attivita'  svolta  e'  comunicata almeno
centoventi    giorni   prima   all'ente   titolare   della   funzione
autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.