Art. 27. Autorizzazione 1. Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attivita' delle strutture di cui all'Art. 26, comma 1, e' conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione. 2. L'autorizzazione e' concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attivita' delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attivita' che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della societa'. 3. Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attivita' autorizzate. 4. La responsabilita' ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili; l'affidatario della gestione dell'attivita' e' comunque soggetto alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarita' di funzionamento del servizio. 5. L'autorizzazione ha carattere personale e non e', in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralita' professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione. 6. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attivita', la cessione della societa', nonche' la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo. 7. Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi. 8. Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al competente ente della funzione amministrativa per ottenere la modificazione dell'autorizzazione. 9. La cessazione dell'attivita' svolta e' comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.