Art. 28. Violazioni e provvedimenti conseguenti 1. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attivita' e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi. 2. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanita', di igene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la revoca del titolo autorizzativo. 3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'Art. 27, comma 5, e nei suoi confronti non puo' essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo. 4. In caso di esercizio di attivita' socio-assistenziale e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attivita' impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'Art. 26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'Art. 30. 5. In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immedatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persona interessate. 6. Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in cui tale titolarita' non sia attribuita al comune interessato, trasmette immedatamente copia degli atti al sindaco del comune o dei comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui confronti e' stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia satata disposta la cessazione dell'attivita'. 7. Il sindaco provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione dei servizi e delle attivita' e alla chiusura della struttura interessata. 8. Con il provvedimento regionale di cui all'Art. 26, comma 4, vengono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che possono provocare la revoca del titolo autorizzativo.