Art. 28.
               Violazioni e provvedimenti conseguenti
    1.  Qualora  il  soggetto  titolare  della  funzione di vigilanza
accerti  la  violazione  delle disposizioni nazionali e regionali che
disciplinano   l'esercizio  delle  attivita'  e  dell'erogazione  dei
servizi,  impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione
o  al  legale  rappresentante della persona giuridica le prescrizioni
necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.
    2.  L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni
impartite,  la  violazione,  anche  senza  preventiva  irrogazione di
prescrizioni, di norme in materia di sanita', di igene e di sicurezza
che  siano  di  grave  pregiudizio per la sicurezza e la salute delle
persone  assistite  e  degli  operatori  della  struttura, provoca la
revoca del titolo autorizzativo.
    3.  Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel
caso  di  emanazione,  a  carico del titolare dell'autorizzazione, di
sentenza  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui all'Art. 27,
comma 5,   e   nei   suoi   confronti   non  puo'  essere  rilasciata
autorizzazione  alcuna  prima  di  cinque  anni  dal provvedimento di
revoca del precedente titolo autorizzativo.
    4.  In  caso  di  esercizio  di  attivita'  socio-assistenziale e
socio-sanitarie  non autorizzate, il soggetto titolare della funzione
di  vigilanza,  esperti  gli opportuni accertamenti, fermi restando i
presupposti  e  i  requisiti  previsti,  promuove la regolarizzazione
dell'attivita'  impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un
termine  per  ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di
cui  all'Art.  26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle
sanzioni di cui all'Art. 30.
    5.   In  caso  di  impossibilita'  di  adeguamento  ai  requisiti
stabiliti  per  ottenere  l'autorizzazione  o  di inottemperanza alle
prescrizioni   irrogate,  il  soggetto  titolare  delle  funzioni  di
vigilanza   attiva   immedatamente   le  procedure  per  far  cessare
l'attivita',  verificando  che  siano  messe  in  atto  le  opportune
iniziative per l'assistenza e la tutela delle persona interessate.
    6.  Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in
cui  tale  titolarita'  non  sia  attribuita  al  comune interessato,
trasmette  immedatamente copia degli atti al sindaco del comune o dei
comuni  dove  sono  operativi  il  servizio  o  la  struttura nei cui
confronti  e'  stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un
servizio  o  una  struttura  non  autorizzati e nei cui confronti sia
satata disposta la cessazione dell'attivita'.
    7.   Il   sindaco   provvede   all'emanazione  dell'ordinanza  di
cessazione  dei  servizi  e  delle  attivita'  e  alla chiusura della
struttura interessata.
    8.  Con  il  provvedimento regionale di cui all'Art. 26, comma 4,
vengono  indicate  le ulteriori fattispecie di violazione che possono
provocare la revoca del titolo autorizzativo.