Art. 29.
                           Accreditamento
    1.  L'accreditamento  dei  servizi  e delle strutture costituisce
titolo  necessario  per l'instaurazione di acordi contrattuali con il
sistema  pubblico  e  presuppone  il  possesso di ulteriori specifici
requisiti    di    qualita'   rispetto   a   quellil   previsti   per
l'autorizzazione.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  definisce  le  procedure del processo di accreditamento,
che  viene  cordinato  con i meccanismi previsti per l'accreditamento
delle  strutture sanitarie, nonche' gli ulteriori requisiti di cui al
comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
      a)   adozione  della  carta  dei  servizi  e  di  strumenti  di
comunicazione e trasparenza;
      b)  localizzazione  idonea  ad  assicurare  l'integrazione e la
fruizione degli altri servizi del territorio;
      c) eliminazione di barriere architettoniche;
      d) qualificazione del personale;
      e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi
sociali del territorio;
      i)   adozione   di   programmi   e  di  progetti  assistenziali
individualizzati, calibrati sulle necessita' delle singole persone;
      g)  adozione  di  strumenti  di  valutazione  e di verifica dei
servizi erogati.
    3.  Le  strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili
con  il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione
dei  posti  letto  convenzionati,  ma  solo  di quelli utilizzati dai
cittadini  assistibili  nei limiti previsti dal piano socio-sanitario
regionale  e  in base alle spese programmate dalla ASL di competenza,
in  attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'Art. 3,
comma  2, lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto
di scelta da parte degli utenti.