Art. 29. Accreditamento 1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di acordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualita' rispetto a quellil previsti per l'autorizzazione. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene cordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonche' gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) adozione della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza; b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio; c) eliminazione di barriere architettoniche; d) qualificazione del personale; e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio; i) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessita' delle singole persone; g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati. 3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'Art. 3, comma 2, lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti.