Art. 30.
                           S a n z i o n i
    1.  L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali
pubbliche e private a ciclo residenziale e semi-residenziale senza la
prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti rispetto ai posti
autorizzati,  l'inosservanza  delle  disposizioni di cui all'Art. 27,
commi   5  e  6,  nonche'  la  reiterata  inadempienza  alle  singole
prescrizioni  impartite  dal  titolare  delle  funzioni di vigilanza,
costituiscono illecito amministrativo.
    2. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 e'
individuata  con atto deliberativo dalla giunta regionale, sentita la
competente  commissione  consiliare,  fatto  salvo  il  principio  di
specialita'  di  cui  all'Art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
    3.  Qualora  sia  accertato l'esercizio di servizi e di strutture
non  coerente  con  la  specialita'  del  titolo  autorizzativo, alle
sanzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si accompagna un'ordinanza che
ingiunga   a  provvedere  entro  un  congruo  termine,  comunque  non
superiore  a  trenta  giorni,  al  ripristino  ad  operare  nel pieno
rispetto   di   quanto   autorizzato,  fatti  salvi  gli  adeguamenti
immediatamente  applicabili  nonche' le disposizioni che prevedono la
revoca del titolo autorizzativo.
    4.  L'applicazione  delle  sanzioni  e'  esercitata  dai soggetti
titolari delle funzioni di vigilanza.
    5.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle
funzioni  di  autorizzazione  e  vigilanza  in  appositi  capitoli di
bilancio.