Art. 30. S a n z i o n i 1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private a ciclo residenziale e semi-residenziale senza la prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 27, commi 5 e 6, nonche' la reiterata inadempienza alle singole prescrizioni impartite dal titolare delle funzioni di vigilanza, costituiscono illecito amministrativo. 2. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 e' individuata con atto deliberativo dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di specialita' di cui all'Art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. Qualora sia accertato l'esercizio di servizi e di strutture non coerente con la specialita' del titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si accompagna un'ordinanza che ingiunga a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, al ripristino ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili nonche' le disposizioni che prevedono la revoca del titolo autorizzativo. 4. L'applicazione delle sanzioni e' esercitata dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza. 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.