Art. 31. Modalita' di affidamento dei servizi alla persona 1. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. E' esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo piu' basso. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo di cui all'Art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 328/2000, adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ed alle modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua il ruolo da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per legge e le conseguenti modalita' di coinvolgimento negli ambiti della programmazione, organizzazione e gestione, le azioni da prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore, nonche' gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente, delle modalita' di gestione dei servizi sociali e di coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per ciascuno di questi l'ambito ottimale di applicazione. 4. I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi di servizi sociali garantiscono la piena espressione della progettualita' da parte del soggetto gestore, l'esclusione del ricorso a forme di intermediazione di manodopera, la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali, la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase di affidamento, nonche' il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto.