Art. 31.
          Modalita' di affidamento dei servizi alla persona
    1.  Negli  affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti
pubblici    procedono    all'aggiudicazione   secondo   il   criterio
dell'offerta    economicamente    piu'    vantaggiosa.   E'   esclusa
l'aggiudicazione  basata  esclusivamente sul criterio del prezzo piu'
basso.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  sulla  base  dell'atto  di indirizzo e coordinamento del
Governo  di  cui  all'Art.  5,  commi 3 e 4, della legge n. 328/2000,
adotta  specifici  indirizzi  per  regolamentare  i rapporti tra enti
locali  e  terzo  settore,  con particolare riferimento ai sistemi di
affidamento   dei   servizi   alla  persona  ed  alle  modalita'  per
valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
    3.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma 2 individua il ruolo da
riconoscersi  a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel
rispetto  della  loro  natura originaria come definita per legge e le
conseguenti   modalita'   di   coinvolgimento   negli   ambiti  della
programmazione,  organizzazione  e gestione, le azioni da prevedere e
finanziare  nei  piani  regionali  e  di  zona  per  il sostegno e la
qualificazione   dei   soggetti   del   terzo  settore,  nonche'  gli
orientamenti  e  le  indicazioni  per  la  scelta, fra i vari sistemi
previsti  dalla  normativa  vigente,  delle modalita' di gestione dei
servizi   sociali  e  di  coinvolgimento  di  privati  nella  stessa,
individuando   per   ciascuno   di   questi   l'ambito   ottimale  di
applicazione.
    4.  I  criteri  da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a
terzi  di  servizi  sociali  garantiscono  la piena espressione della
progettualita'  da  parte  del  soggetto  gestore,  l'esclusione  del
ricorso  a forme di intermediazione di manodopera, la considerazione,
nella  determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai
contratti   collettivi   nazionali,   la  valutazione  degli  aspetti
qualitativi  del  servizio  nella  fase  di  affidamento,  nonche' il
controllo  del  mantenimento  degli stessi nella fase dell'esecuzione
del contratto.