Art. 29.
Prescrizioni  per  la  realizzazione di aree di sepoltura per animali
                             d'affezione

    1.  Nell'ambito  degli  strumenti  urbanistici,  i comuni possono
autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la
costruzione  e  l'uso  di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di
animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
    2.   La   richiesta   di  autorizzazione  e'  accompagnata  dalla
documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
    3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie
animali  si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per
quanto compatibile.