Art. 29. Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione 1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione. 2. La richiesta di autorizzazione e' accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile. 3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.