Art. 29.
Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali
d'affezione
1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono
autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la
costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di
animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione e' accompagnata dalla
documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie
animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per
quanto compatibile.