Art. 30.
                 Sepoltura degli animali d'affezione

    1.  Il  seppellimento  delle  spoglie di animali d'affezione e il
relativo  trasporto  sono  consentiti  a  condizione  che un'apposita
autorizzazione,  su modello approvato dalla giunta regionale, escluda
la presenza di rischi per la salute pubblica.
    2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati
ai  siti  cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai
richiedenti  per  la  conservazione  o  dispersione delle ceneri sono
disciplinati  dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme
sanitarie  relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati
al consumo umano).