Art. 30. Sepoltura degli animali d'affezione 1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica. 2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).