Art. 30.
Sepoltura degli animali d'affezione
1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il
relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita
autorizzazione, su modello approvato dalla giunta regionale, escluda
la presenza di rischi per la salute pubblica.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati
ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai
richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono
disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati
al consumo umano).