Art. 74.
Obblighi  del  gestore  sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area
                         sciabile attrezzata
    1.  Sulle  aree  individuate al precedente articolo il gestore ha
l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e
l'incolumita'  degli  utenti  predisponendo all'uopo la segnaletica e
gli  apprestamenti  necessari  a  prevenire  situazioni  di  pericolo
atipico.