Art. 74. Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata 1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumita' degli utenti predisponendo all'uopo la segnaletica e gli apprestamenti necessari a prevenire situazioni di pericolo atipico.