Art. 22. Gestione delle reti e degli impianti 1. Per il servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'Art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/1994, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non puo' essere disgiunta dall'erogazione dello stesso.