Art. 22.
                Gestione delle reti e degli impianti

    1.   Per  il  servizio  idrico  integrato,  cosi'  come  definito
dall'Art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/1994, la gestione
delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre dotazioni patrimoniali
destinati  all'esercizio  del  servizio  non  puo'  essere  disgiunta
dall'erogazione dello stesso.