Art. 32.
                           F u n z i on i

    1.  Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le
persone  e  le  imprese,  per  soddisfarne  i  bisogni e favorirne le
aspirazioni  occupazionali e professionali, anche mediante specifiche
azioni,   rivolte   in   particolare  sia  alle  persone  inoccupate,
disoccupate,  a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione
della  propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio
di  esclusione  sociale,  sia  al  rafforzamento della competitivita'
delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.
    2.  Il  sistema  regionale  dei servizi per il lavoro e' composto
dalle  province  e  dai  soggetti  accreditati  per  l'erogazione dei
servizi  per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le
province  promuovono,  anche  attraverso  apposite  intese,  forme di
collaborazione  attiva  con  i soggetti autorizzati dalla Regione, ai
sensi  dell'Art.  40,  commi 1  e  2, per l'erogazione dei servizi di
intermediazione. La Regione e le province promuovono inoltre forme di
raccordo  e  confronto  con le agenzie di somministrazione di lavoro,
d'intermediazione,  di  ricerca e selezione di personale, di supporto
alla  ricollocazione  di personale, autorizzate a livello nazionale e
regionale, operanti sul territorio regionale.
    3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e
dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:
      a) informazione   sui  servizi  disponibili  per  l'accesso  al
lavoro,  sulle caratteristiche ed opportunita' del mercato del lavoro
locale  e  del  sistema  formativo,  sugli incentivi, sulle politiche
attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo,
nonche' sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze
complessive connesse al lavoro;
      b) orientamento al lavoro;
      c) sostegno  alle  persone  nella  costruzione  dei  bilanci di
competenze;
      d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
      e) misure  personalizzate  di  promozione  dell'inserimento nel
lavoro,   con  particolare  riferimento  alle  azioni  di  mediazione
interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a
sostenerne  l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale
e l'integrazione sociale;
      f) accompagnamento     delle     persone     con    disabilita'
nell'inserimento lavorativo;
      g) accompagnamento  nell'inserimento lavorativo dei soggetti in
condizione di svantaggio personale e sociale;
      h) informazione  alle imprese in relazione ai servizi di cui al
presente articolo.
    4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma 3,  ed in
particolare  di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale
tiene     conto    delle    peculiarita'    dei    diversi    settori
economico-produttivi   e   delle   specificita'   dei   fenomeni   di
stagionalita',  con  particolare riferimento alle attivita' agricole,
agroindustriali e turistiche.
    5.   Le   province   esercitano  in  via  esclusiva  le  funzioni
amministrative attualmente previste dall'Art. 2, comma 1, lettere a),
b),  c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e
dal  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 181 (Disposizioni per
agevolare  l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'Art.  45,  comma 1,  lettera a),  della legge 17 maggio 1999, n.
144), ed in particolare:
      a) il   riconoscimento,   la   sospensione,  la  perdita  e  la
certificazione  dello  stato  di disoccupazione ai sensi dell'Art. 2,
comma 4  del  decreto legislativo n. 181 del 2000, anche in relazione
alle condizioni di congruita' dell'offerta per gli inserimenti di cui
all'Art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
      b) la  selezione di personale per le qualifiche di cui all'Art.
16 della legge 28 febbraio i987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro);
      c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999;
      d) il  ricevimento  e la gestione delle comunicazioni di cui ai
commi 6 e 7.
    6.  Le province sono competenti per le comunicazioni da parte dei
datori  di  lavoro  privati,  degli  enti  pubblici economici e delle
pubbliche amministrazioni, relative:
      a) all'instaurazione  dei  rapporti di lavoro subordinati e non
subordinati,  secondo  quanto  previsto  dalla legislazione nazionale
vigente e ai sensi dell'Art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.  510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili,
di  interventi  a  sostegno  del reddito e nel settore previdenziale)
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142
del 2001;
      b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
o  alle  cessazioni  avvenute in data diversa da quella comunicata al
tempo  dell'assunzione  ai  sensi  dell'Art. 21 della legge 29 aprile
1949,  n.  264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);
      c) alle  variazioni  dei  rapporti  di lavoro, anche in caso di
trasformazione  da  rapporto  di  tirocinio  e  di  altra  esperienza
professionale  a  rapporto  di lavoro subordinato, ai sensi dell'Art.
4-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000;
      d) alla  proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti
di somministrazione di lavoro.
    7. Le province sono competenti per le comunicazioni relative:
      a) alle  assunzioni,  ai  sensi  dell'Art.  4-bis,  comma 4 del
decreto  legislativo  n.  181  del  2000,  da  parte delle agenzie di
somministrazione di lavoro;
      b) ai  tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro
tipo  di  esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'Art.
9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608
del 1996.
    8.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le province
possono  altresi'  avvalersi,  previa  intesa,  dei  comuni singoli o
associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza
organizzativa.
    9.  La  Regione e le province promuovono, in accordo con gli enti
pubblici   competenti  in  materia  previdenziale,  assicurativa,  di
vigilanza  ed  immigrazione,  la realizzazione di centri integrati ed
unificati  dei  servizi  per il lavoro e ne favoriscono la diffusione
quale modalita' di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni
di cui al comma 3.