Art. 32. F u n z i on i 1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitivita' delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane. 2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro e' composto dalle province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'Art. 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale. 3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni: a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunita' del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonche' sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro; b) orientamento al lavoro; c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze; d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro; e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale; f) accompagnamento delle persone con disabilita' nell'inserimento lavorativo; g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale; h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo. 4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarita' dei diversi settori economico-produttivi e delle specificita' dei fenomeni di stagionalita', con particolare riferimento alle attivita' agricole, agroindustriali e turistiche. 5. Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare: a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'Art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, anche in relazione alle condizioni di congruita' dell'offerta per gli inserimenti di cui all'Art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'Art. 16 della legge 28 febbraio i987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro); c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999; d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7. 6. Le province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative: a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'Art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142 del 2001; b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'Art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati); c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'Art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000; d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro. 7. Le province sono competenti per le comunicazioni relative: a) alle assunzioni, ai sensi dell'Art. 4-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro; b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'Art. 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le province possono altresi' avvalersi, previa intesa, dei comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa. 9. La Regione e le province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalita' di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni di cui al comma 3.