Art. 33.
   Modalita' di svolgimento delle funzioni da parte delle province

    1. Le province svolgono le funzioni di cui all'Art. 32 mediante i
propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate
«Centri per l'impiego». Le province svolgono direttamente le funzioni
di  cui  all'Art.  32,  comma 3  ovvero  tramite soggetti, pubblici o
privati,  accreditati  ai  sensi  della  presente  legge, selezionati
mediante  procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono,
in  via  integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle province,
al fine di completare la gamma, migliorare la qualita' ed ampliare la
diffusione  sul  territorio  delle  funzioni dei servizi, nonche' per
fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.
I  servizi  di  cui  all'Art.  32  sono  erogati  senza  oneri  per i
lavoratori e le persone in cerca di occupazione.
    2.  Le province possono individuare forme di collaborazione con i
soggetti  pubblici  e  privati  autorizzati  a  livello  nazionale  o
regionale.   In  tale  contesto  la  giunta  regionale,  sentiti  gli
organismi  di  cui  all'Art.  6 e secondo quanto previsto dalla legge
regionale  24 maggio  2004,  n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione),  definisce  criteri  e modalita' per la reciproca
messa a disposizione delle banche dati.