Art. 33. Modalita' di svolgimento delle funzioni da parte delle province 1. Le province svolgono le funzioni di cui all'Art. 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate «Centri per l'impiego». Le province svolgono direttamente le funzioni di cui all'Art. 32, comma 3 ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualita' ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonche' per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. I servizi di cui all'Art. 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione. 2. Le province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. In tale contesto la giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6 e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), definisce criteri e modalita' per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.