Art. 34. Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi 1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunita', con particolare attenzione alle categorie piu' deboli e a quelle con maggiore difficolta' nell'inserimento lavorativo. 2. La giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'Art. 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le province ed i soggetti accreditati, nonche' i comuni singoli o associati allorche' svolgano le funzioni di orientamento di cui all'Art. 23, comma 4, nonche' le funzioni di cui all'Art. 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalita' d'erogazione delle prestazioni, nonche' ai risultati da conseguire in termini d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui al presente comma. 3. La giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale alfine di garantire omogeneita' di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a: a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalita' di gestione operativa; b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione; c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalita' di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti; d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.