Art. 34.
     Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi

    1.  I  soggetti  del  sistema regionale dei servizi per il lavoro
devono  fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori
e  datori  di  lavoro,  che  ad  essi  si rivolgono, nel rispetto dei
principi   di   non  discriminazione  e  di  pari  opportunita',  con
particolare   attenzione  alle  categorie  piu'  deboli  e  a  quelle
con maggiore difficolta' nell'inserimento lavorativo.
    2. La giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee
ed  adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione
assembleare  competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione
istituzionale  e  di  concertazione di cui all'Art. 6, definisce, nel
rispetto  dei  livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard
delle  prestazioni  cui  devono  attenersi  le province ed i soggetti
accreditati,  nonche' i comuni singoli o associati allorche' svolgano
le  funzioni  di orientamento di cui all'Art. 23, comma 4, nonche' le
funzioni  di  cui all'Art. 32, comma 5. Detti standard si riferiscono
in  particolare  alle  risorse  umane  e strumentali da investire nel
processo,   alle   metodologie   e   modalita'   d'erogazione   delle
prestazioni,   nonche'   ai   risultati   da  conseguire  in  termini
d'efficienza  ed  efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le
Province,  azioni  finalizzate alla realizzazione dei processi di cui
al presente comma.
    3.  La  giunta  regionale,  nel  rispetto  dei livelli essenziali
stabiliti  a  livello  nazionale  alfine  di garantire omogeneita' di
comportamenti  e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce
indirizzi operativi con particolare riferimento a:
      a) i   contenuti   dell'elenco   anagrafico   e   della  scheda
professionale dei lavoratori e modalita' di gestione operativa;
      b) i  criteri  e  procedure  per  l'accertamento,  la  verifica
periodica,  la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato
di disoccupazione;
      c) le  caratteristiche  dei  moduli relativi alle comunicazioni
obbligatorie   da   parte   dei  datori  di  lavoro  e  modalita'  di
trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
      d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.