Art. 35. Accreditamento 1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualita' e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'Art. 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'Art. 33, comma 1. 2. La giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e gli organismi di cui all'Art. 6, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali, alle capacita' gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonche' l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilita' o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale. 3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale. 5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento per la formazione professionale di cui all'Art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003.