Art. 35.
                           Accreditamento

    1.  La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualita'
e  per  l'eventuale  concessione di finanziamenti pubblici, accredita
soggetti  pubblici  e  privati  aventi  o meno scopo di lucro, per la
gestione  dei  servizi  relativi  alle  funzioni  di cui all'Art. 32,
comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'Art. 33, comma 1.
    2.  La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  assembleare
competente e gli organismi di cui all'Art. 6, entro dodici mesi dalla
pubblicazione  della  presente  legge,  disciplina,  nel rispetto dei
principi  stabiliti  dalle  leggi nazionali, i criteri ed i requisiti
per  la  concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento,
nonche'  le  modalita'  per  la  formazione  e  l'aggiornamento di un
apposito  elenco  dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono,
in   particolare,   alle  competenze  professionali,  alle  capacita'
gestionali,  alla  dotazione strutturale, strumentale e logistica dei
soggetti  richiedenti.  Possono  essere  previsti  ambiti o requisiti
specifici   per  l'accreditamento,  tra  cui  l'orientamento  nonche'
l'accompagnamento  al  lavoro  delle  persone con disabilita' o delle
persone in condizione di svantaggio personale e sociale.
    3.  Nella  definizione  dei  criteri  e  dei  requisiti di cui al
comma 2  la giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di
carattere    strumentale   o   relative   a   specifiche   competenze
professionali  degli operatori, con particolare riferimento al lavoro
stagionale,  ai  servizi  di  cura  ed ai lavoratori immigrati, per i
quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.
    4.  Per  l'esercizio  delle funzioni di cui all'Art. 32, comma 3,
lettera d)  possono  essere  accreditati  esclusivamente  i  soggetti
autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.
    5.  Nel  definire  i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la
giunta   regionale  tiene  conto  del  raccordo  con  il  sistema  di
accreditamento  per  la  formazione  professionale di cui all'Art. 33
della legge regionale n. 12 del 2003.