Art. 36.
                            Monitoraggio

    1.  La Regione, in collaborazione con le province, cura azioni di
monitoraggio  dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro
al  fine  di  qualificarne  l'azione  e di valorizzarne l'efficacia e
l'efficienza.
    2.  I  soggetti  pubblici  e  privati accreditati o autorizzati a
livello  regionale  mettono  a  disposizione  della  Regione  e delle
province   i   dati  necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
osservatorio del mercato del lavoro previste all'Art. 4.