Art. 36. Monitoraggio 1. La Regione, in collaborazione con le province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza. 2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello regionale mettono a disposizione della Regione e delle province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'Art. 4.