Art. 37. Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche 1. Le province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'Art. 16 della legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico. 2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'Art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonche' le altre amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonche' contestuale comunicazione alla provincia competente. 3. La giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'Art. 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.