Art. 37.
     Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche

    1. Le province avviano a selezione il personale per le qualifiche
di  cui all'Art. 16 della legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e
diffusa informazione mediante avviso pubblico.
    2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'Art.
117,  comma secondo,  lettera g) della Costituzione, nonche' le altre
amministrazioni  pubbliche  qualora  consentito dal loro ordinamento,
possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e
diffusa  informazione  mediante  avviso pubblico, nonche' contestuale
comunicazione alla provincia competente.
    3.  La  giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale   e  di  collaborazione  istituzionale  di  cui  all'Art.  6,
determina  i  criteri  operativi  cui  devono  attenersi  i  soggetti
nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.