Art. 38. Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) 1. Il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, e' costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le piu' ampie opportunita' occupazionali e di mobilita' geografica del lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le province, collaborazioni con altre regioni, nonche' intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati. 2. La Regione e le province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunita' lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonche' della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei comuni. 3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalita' di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni. 4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'Art. 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale. 5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.