Art. 38.
       Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)

    1.  Il  Sistema  informativo  lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER),
costituito nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR) di cui
alla  legge  regionale  n.  11  del  2004,  e' costruito in rete e si
raccorda  con  i  sistemi  informativi delle altre Regioni al fine di
realizzare,  attraverso la collaborazione applicativa interregionale,
il    collegamento    con   la   borsa   nazionale   del   lavoro   e
l'interconnessione  ai  sistemi  informativi europei, per favorire le
piu'  ampie  opportunita' occupazionali e di mobilita' geografica del
lavoro.  Per  la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER
la Regione promuove accordi con le province, collaborazioni con altre
regioni,  nonche'  intese con enti competenti in materia di vigilanza
sul   lavoro,  previdenziale,  assicurativa,  immigrazione  ed  altri
qualificati soggetti pubblici e privati.
    2.  La Regione e le province perseguono gli obiettivi di un ampio
e  diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunita'
lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi
vigenti   in   materia   di   protezione   dei  dati,  nonche'  della
semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini
ed  alle  imprese,  anche attraverso l'unificazione degli obblighi di
comunicazione  inerenti  i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi
telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei comuni.
    3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente
ai  lavoratori  ed  ai  datori  di  lavoro  che ne facciano richiesta
l'accesso  alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste
di  lavoro  disponibili,  garantendo  il  rispetto  dell'autonomia di
scelta  rispetto  alle  modalita'  di  pubblicizzazione dei dati, con
particolare  riferimento  agli  ambiti  territoriali,  alle tipologie
contrattuali  previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e
l'inserimento delle informazioni.
    4.  A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al
SILER  da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi
per  il  lavoro  di  cui all'Art. 32 e tutti i soggetti autorizzati a
livello  nazionale  e  regionale  alla  somministrazione  di  lavoro,
all'intermediazione,  alla  ricerca  e  selezione  di  personale,  al
supporto alla ricollocazione di personale.
    5.  Le  informazioni  fornite  dal  SILER  ai  sensi  del comma 3
indicano   il   soggetto   responsabile   del   loro   inserimento  o
aggiornamento.