Art. 20.
Elenco   regionale  delle  persone  in  possesso  dei  requisiti  per
l'esercizio  della  funzione di tutore o protutore legale volontario,
        di curatore speciale e di amministratore di sostegno.

    1. Presso la direzione centrale competente in materia di salute e
protezione  sociale  e' istituito l'elenco regionale delle persone in
possesso  dei  requisiti  per  l'esercizio della funzione di tutore o
protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore
di  sostegno,  in  applicazione  e  ai  fini  dell'Art.  21, comma 1,
lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il
sostegno  delle  famiglie  e per la tutela dei minori), nonche' della
legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII,
del    codice   civile   del   capo   I,   relativo   all'istituzione
dell'amministrazione  di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,
417,  418,  424,  426,  427  e  429  del  codice civile in materia di
interdizioni   e   di   inabilitazione,  nonche'  relative  norme  di
attuazione, di coordinamento e finali).
    2. L'Elenco e' articolato nelle seguenti sezioni:
      a) tutori e produtori volontari;
      b) curatori speciali;
      c) amministratori di sostegno.
    3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione
e ai fini dell'Art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale n.
49/1993,  sono  curate  direttamente dall'Ufficio del tutore pubblico
dei minori.
    4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute
e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone
disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.
    5.  Puo'  iscriversi nelle sezioni dell'elenco ogni cittadino che
risponde   ai  requisiti  previsti  dal  codice  civile.  E'  ammessa
l'iscrizione a piu' sezioni dell'elenco.
    6.  Al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  nell'elenco, i soggetti
interessati   presentano   domanda,  corredata  della  documentazione
richiesta  dal  regolamento di cui al comma 7, all'ufficio del tutore
pubblico  dei  minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e
b),  e  alla  direzione  centrale  competente  in materia di salute e
protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c).
    7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  regolamento  regionale,  previo  parere  della
commissione   consiliare  competente,  sono  disciplinati  la  tenuta
dell'elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione,
di cancellazione e di revisione dello stesso.
    8.  L'elenco  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.