Art. 20. Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno. 1. Presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e' istituito l'elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell'Art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonche' della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). 2. L'Elenco e' articolato nelle seguenti sezioni: a) tutori e produtori volontari; b) curatori speciali; c) amministratori di sostegno. 3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell'Art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 49/1993, sono curate direttamente dall'Ufficio del tutore pubblico dei minori. 4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno. 5. Puo' iscriversi nelle sezioni dell'elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. E' ammessa l'iscrizione a piu' sezioni dell'elenco. 6. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all'ufficio del tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c). 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell'elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso. 8. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.